PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Unificazione e aumento della pena edittale per il reato di omicidio colposo).

      1. Il primo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a cinque anni».

      2. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

Art. 2.
(Unificazione e aumento delle pene edittali per i reati di lesioni colpose gravi e gravissime).

      1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno; se è gravissima, della reclusione da uno a tre anni».

      2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
      3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Il delitto è punibile a querela salvo nei casi previsti dal primo comma».

Art. 3.
(Sanzioni amministrative accessorie per i reati di lesioni e di omicidio colposi).

      1. Nei confronti del responsabile dei reati di lesioni personali colpose, al definitivo accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da quindici giorni a tre mesi delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni e

 

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patenti amministrative relative alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.
      2. Se la lesione personale colposa è grave o gravissima la sospensione prevista dal comma 1 è fino a due anni.
      3. Nel caso di omicidio colposo la sospensione prevista dal comma 1 è fino a quattro anni.
      4. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Esclusione dei meccanismi di riduzione di pena in ordine ai reati di lesioni mortali o gravissime).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589, primo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione siano avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove lo chiedano, siano ascoltate anche in ordine alla congruità della pena richiesta o legalmente prevista e sia quindi promosso dal giudice, e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o dell'imputato, il suo confronto diretto con le persone offese dinanzi allo stesso giudice al fine di una riparazione comprendente il pubblico riconoscimento della propria colpa e il risarcimento in termini congrui di tutti i danni risarcibili per legge».

      2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-ter. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589, primo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione sono avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove

 

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lo chiedano, siano ascoltate anche in ordine alla congruità della pena richiesta o legalmente prevista e sia quindi promosso dal giudice, e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o dell'imputato, il suo confronto diretto con le persone offese dinanzi allo stesso giudice al fine di una riparazione comprendente il pubblico riconoscimento della propria colpa e il risarcimento in termini congrui di tutti i danni risarcibili per legge».

Art. 5.
(Risarcimento del danno alla persona).

      1. Al libro IV, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale). - Il danno biologico permanente viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore fissato dalla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, predisposta sviluppando fino a 100 i meccanismi di calcolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
      La tabella di cui al primo comma è redatta dal Ministero della giustizia ed è adeguata annualmente alle variazioni del costo della vita desunte dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
      A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro 50, da adeguare con le modalità previste dal secondo comma, per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
      Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

 

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      Ogni altro danno non patrimoniale della vittima ed eventualmente dei suoi familiari viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato, su base equitativa tenendo conto della sofferenza patita e di quella presunta per il futuro, della gravità dell'offesa alla dignità e alla qualità della vita presunte secondo l'apprezzamento del giudice nonché delle ulteriori conseguenze negative, per gli stessi aspetti o per altri, provate dal danneggiato.

      Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno da morte). - Il danno da morte viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima, se sopravvissuta.
      Il risarcimento di cui al primo comma assorbe o è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.
      Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti se parenti anche adottivi entro il terzo grado, compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati, il coniuge anche separato o divorziato, il convivente more uxorio, i terzi che provino di essere stati legati alla vittima da profondi e duraturi vincoli affettivi.
      La quota di ciascun superstite viene liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti: per un solo superstite al 100 per cento; per più superstiti con divisione in parti uguali, salvo le seguenti preventive riserve:

          1) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi, purché ancora in famiglia, di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;

          2) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi, purché ancora in famiglia, di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;

          3) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi non più in famiglia: 10 per cento ciascuno;

 

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          4) in favore del coniuge non separato legalmente o di fatto o del convivente more uxorio: 20 per cento;

          5) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente;

          6) in favore del germano o dei germani: 15 per cento complessivamente».

Art. 6.
(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni causati da reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime).

      1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 175-bis. - (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni causati da reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime). - Alle azioni relative a risarcimento dei danni in fattispecie di lesioni personali colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo non è applicabile il termine di prescrizione di cui al secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile.
      Ai processi relativi alle azioni di cui al primo comma si applicano le esenzioni previste dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, anche in ordine alle procedure di cui al secondo comma dello stesso articolo unico.
      Ai crediti nascenti dalle sentenze anche non definitive e dalle ordinanze o sentenze di attribuzione di provvisionale pronunciate nei processi di cui al primo comma è attribuito privilegio generale sui mobili ed essi sono collocati nei crediti di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
      Le somme liquidate a titolo di risarcimento per le fattispecie di cui al primo comma non sono assoggettabili ad azione esecutiva, a procedura concorsuale, a obbligo di denuncia o ad imposizione fiscale».